Questo avviso richiama l'attenzione
sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore
dei clienti.
L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei
servizi offerti da PrestiTop. prevista dal D.Lgs. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza
della Banca d'Italia.
SEZIONE I - DIRITTI
II Cliente ha diritto:
di avere a disposizione e di asportare
copia di questo Avviso;
di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi,
datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata
informativa sulla societa, sulle caratteristiche e sui
rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni
economiche e sulle principali clausole contrattuali;
qualora la societa si avvalga di tecniche di comunicazione
a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche,
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia
di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione
o al servizio offerto;
di ottenere, a proprie spese, prima della conclusione
del contratto senza termini e condizioni, una copia completa
del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi
riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali,
per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando
che la consegna di tale copia non impegna l'intermediario
(ed il cliente) alla stipula del contratto;
di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che
include il documento di sintesi;
di ricevere mediante invio o consegna comunicazioni periodiche
sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto
di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto
ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle
condizioni contrattuali;
di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo
non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di
comunicazione ammesse, senza penalita e alle condizioni
precedentemente praticate;
di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni,
copia della documentazione relativa a singole operazioni
compiute negli ultimi dieci anni.
e, in particolare, per i contratti di credito
al consumo ( cfr. art. 121 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385), il
Cliente, in qualita di consumatore, ha diritto:
di adempiere in via anticipata o di recedere
dal contratto senza penalita, versando il capitale residuo,
gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento
ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque
non superiore all'1 % del capitale residuo;
di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti
derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le
eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente,
ivi compresa la compensazione;
nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi,
che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore,
di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei
relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato
la costituzione in mora del fornitore.
SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
l'obbligo della forma scritta del contratto,
salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullita;
l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso
dalla sede o dalle dipendenze della finanziaria e prima
della conclusione del contratto, di consegnare al cliente
copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi
all'operazione o servizio offerto;
l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse
ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora;
l'approvazione specifica della clausola contrattuale che
consente di variare, in senso sfavorevole al cliente,
il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione
praticati;
l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali
sulla capitalizzazione degli interessi;
la nullita delle clausole contrattuali di rinvio agli
usi per la determinazione dei tassi di interesse e di
ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle
clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu
sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.
Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando
le condizioni e i prezzi previsti dalla legge*;
ed, in particolare, per i contratti di
credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualita
di consumatore:
l'indicazione, nell'ambito della pubblicita
e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo
globale (TAEG) e del relativo periodo di validita;
l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le
modalita del finanziamento; il numero, gli importi e le
scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle
condizioni analitiche secondo cui il TAEG puo essere eventualmente
modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono
esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzia richieste;
le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore
e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza
o nullita di tali previsioni, la legge prevede meccanismi
di sostituzione automatica;
l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto
l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi
da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo
stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
le condizioni per il trasferimento del diritto di proprieta,
qualora il passaggio della proprieta non sia immediato;
l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1525
codice civile nel caso di inadempimento del compratore
ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali
sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene
acquistato con il denaro ricevuto in prestito. *In particolare,
la sostituzione automatica prevede per gli interessi,
il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari
del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni
attive e quelle passive, mentre per gli altri prezzi e
condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata
del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni
e servizi (in mancanza di pubblicita nulla e dovuto.)
SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Questa societa' aderisce all'indicazione
degli Organi di Vigilanza, in ordine alla costituzione
dell'Ufficio Reclami della clientela, che prevede una
procedura di risoluzione delle controversie alternativa
rispetto al ricorso al giudice.
La procedura e gratuita per il cliente, salve le spese
relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.
Ogni Cliente puo rivolgersi all'Ufficio Reclami di PrestiTop.
Il reclamo potra essere presentato da parte del Cliente
entro un anno da quando il fatto contestato si e verificato.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R
da indirizzarsi alla PrestiTop Via Luna Pal D. n.15,
San giovanni Gemini, Agrigento.
L'Ufficio Reclami comunica al Cliente il provvedimento
di accoglimento ovvero di rigetto del reclamo presentato
dal Cliente, con idonea motivazione, entro il termine
di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Se l'Ufficio Reclami da ragione al cliente, PrestiTop.
deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna
a provvedere.
In caso di rigetto ovvero qualora il Cliente sia rimasto
insoddisfatto dal provvedimento di accoglimento adottato
dall'Ufficio Reclami, il Cliente, entro un anno dalla
comunicazione del provvedimento, potra impugnarlo con
istanza in carta libera (senza formalita alcuna) da inviarsi
a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio Reclami, presso
la sede legale della PrestiTop Via Luna Pal D. n.15,
San giovanni Gemini, Agrigento.
L'ufficio Centrale Reclami e un organo collegiale composto
da tre membri e la decisione verra adottata entro sessanta
giorni dal ricevimento dell'istanza di impugnazione.
Il ricorso all'Ufficio Reclami Periferico o all'Ufficio
Centrale Reclami non priva il Cliente del diritto di investire
della controversia, in qualunque momento, l'Autorita Giudiziaria
ordinaria.
|